LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI

 

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA

Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:

CAPO I.

Disposizioni generali

  Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo,   farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore   legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto,   chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i   cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti   disposizioni.

  Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della   professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato   è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la   professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui   agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

  Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui   all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del   Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in   "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e   potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti   disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì   istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle   vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi   aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli   elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli   albi professionali.

  Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali   esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di   giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le   disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare   nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

  Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4   cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si   applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di   lavoro.

  Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni   previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di   cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica,   entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge,   agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori   sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.   La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per   l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17   novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di   cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del   ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi   competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio   all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai   predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza   di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di   ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

 

CAPO II.

Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti

  Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la   Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti   dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un   elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso   tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il   trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

  Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui   all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere   l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo   presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza,   nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della   presente legge.

  Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

  a) essere cittadini italiani;

  b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria   agli interessi del Regime e della Nazione;

  c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;

  d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti   professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

  Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che   abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge   commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel   massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o   cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire   l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle   misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

  approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

  Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti

  documenti:

  a) atto di nascita;

  b) certificato di cittadinanza italiana;

  c) certificato di residenza;

  d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

  e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a   mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a   carico;

  f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del   richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle   misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato   con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;

  g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

  Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4   ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti   professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di   appello, per tutti gli elenchi, da una commissione distrettuale. Essa ha sede   presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte   medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di   sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal   Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai   Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le   Corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione Fascista dei   Professionisti ed Artisti.

  Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono   nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in   carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione   di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

  Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e,   ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la   iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze   della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.   Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza   di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono   notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore   generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

  Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione   ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato   ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di   appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro   30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il   Ministero di Grazia e Giustizia.

  Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta   da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli   affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e   Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente   designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale   Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione   Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le   Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei   Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati   con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi   durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in   sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza   del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con   l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e   Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della   predetta Commissione.

 

CAPO III.

Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali

  Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui   all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le   modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati   si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

  Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari: per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso  nell'esercizio della professione;  per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:

    a) censura;

    b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei    mesi;

    c)cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono  notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario.  L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla  Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,  ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa  di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati  all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle   giustificazioni.

  Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi   disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda   dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

  a) di perdita della cittadinanza;

  b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;

  c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

  Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma  dell'art. 15.

  Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo   unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno   1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto   che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per   l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere   sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo   quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

 

CAPO IV.

Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali

  Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza   ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti   limitazioni:

  a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;

  b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le  farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato   con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia   appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei   riguardi di appartenenti alla razza ebraica;

  c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi  che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito   l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e   comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi   dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si   applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".

  Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei   ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.

  Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei   ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio   1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art.

  32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle   corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi   sono già iscritti, ne sono cancellati.

  Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che   siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a   mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data   di entrata in vigore della presente legge.

  Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione   professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e   quelli di razza ebraica.

  Art. 26. L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è   punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle   disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi,   dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi   speciali.

 

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali

  Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio   della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.   Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione   nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.   Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi   prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non   discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di   revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico   conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

  Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a   proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R.   decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che,   conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa   abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove   sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e   regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno   ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

  Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della   presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di   quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale   del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno   maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di   pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è   concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.

  Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di   lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di   lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per   motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di   previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla   cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla  liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento   al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla   vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

  Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i   professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla   legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30   della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti   la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza   ebraica e i loro dipendenti.

  Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri   interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei   contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il   funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

  Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica  è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 -   XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a   norma dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.

  Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano   le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole   professioni.

  Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della   legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento   che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.  

 

 

Lezioni di storia bruna.bassi@email.it ITG CAMILLO RONDANI PARMA