LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI

 

Le leggi razziali - Integrazione delle norme per la difesa della razza nella Scuola Italiana

REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana

 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

 Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

   Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,   pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere   ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie   di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al  conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi   anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione,   pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

  Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,   lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

  Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate   da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino  la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle  Autorità ecclesiastiche.

  Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è   vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si   estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori,   uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o   rivedute da persone di razza ebraica.

  Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,   speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi   non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con   l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari   con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo  esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui   al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi   di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni   italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di   testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal   Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti   gravare sulle comunità israelitiche.  

 Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere   istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno   all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole   private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore   legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3   giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di   associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i   programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole   corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti  della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di   cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno   essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

   Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire   l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

  Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di   razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al   precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli   per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali   per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di   sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n.   1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai   funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i   liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.  

Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza   ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal   Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o   famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza   italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale   insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il   personale di vigilanza nelle scuole elementari.

   Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via   transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già   iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del   Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi   superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle   Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte   drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di   secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche   agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei   stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

   Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle   nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio   1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti   d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se   disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

  Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre   1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui   all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.

  Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione   in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo   disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel  

 

 

Lezioni di storia bruna.bassi@email.it ITG CAMILLO RONDANI PARMA